ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA DI FIRENZE

STATUTO

Art.1) L’Associazione italiana per i rapporti culturali con i popoli della Federazione Russa, Ucraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Bielorussia, Azerbaigian, Georgia, Tadgikistan, Kirgisia, Moldavia, Lituania, Armenia, Turkmenia, Lettonia, Estonia, denominata "Associazione Italia-Russia" è una associazione culturale costituita come ente associativo non commerciale e senza scopo di lucro in Italia che ha come scopo di promuovere la cultura e l’arte di questi Stati Sovrani e viceversa di far conoscere ai popoli di questi Paesi la realtà italiana in tutti i campi della cultura, della scienza, della tecnica e della economia e in particolare il patrimonio artistico della città di Firenze e della Toscana.

L’associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell’amicizia e della collaborazione fra i popoli, può aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi, nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi, della Carta dell’O.N.U e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l’Italia e i suddetti Stati Sovrani.

L’Associazione ha durata indeterminata.

 

Art. 2) L’Associazione, ai fini e per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo precedente avrà come finalità principale l’organizzazione di tutte le attività che si riterranno necessarie alla promozione della conoscenza della lingua russa, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore e dell’arte degli Stati Sovrani dell’ex Unione Sovietica nonché della cultura e del patrimonio artistico italiano e di Firenze e della Toscana in particolare nei confronti di cittadini, Enti e Istituzioni residenti nei paesi dell’ex Unione Sovietica.

Tali attività potranno realizzarsi tramite seminari e incontri di studio, mostre, concerti e spettacoli inerenti alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni culturali dei paesi dell’ex Unione Sovietica presso la sede della Associazione e in altre sedi ritenute idonee per il conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione potrà diffondere libri e periodici, patrocinare incontri, convegni, rassegne.

L’Associazione potrà anche gestire biblioteche e più in generale svolgere attività diretta allo scambio di conoscenze di esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi economici e sociali.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse di cui all’art. 3)

 

Art. 3) L’Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali o come accessorie degli stessi potrà svolgere attività effettuate verso un pagamento di corrispettivo specifico nei confronti di iscritti, associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e partecipanti delle rispettive organizzazioni nazionali. L’Associazione potrà altresì cedere anche a terzi, prevalentemente associati, le proprie pubblicazioni.

Potrà inoltre promuovere con ogni mezzo viaggi culturali in questi paesi e facilitare soggiorni in Italia di cittadini di questi Stati Sovrani.

 

Art. 4) Possono aderire alla associazione persone fisiche e giuridiche, Enti non riconosciuti e Comitati, rappresentanze di Enti produttivi, professionali e sociali italiani e stranieri, a condizione che non si prefiggano fini di lucro.

Per essere ammessi come soci occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda che deve contenere:

a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero del nome dell’Ente, della sede e delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione.

b) la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’inmpegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;

c) l’obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Al momento dell’iscrizione il socio riceverà la tessera sociale, unico documento idoneo a qualificarlo come socio dell’Associazione "Italia-Russia" ed a operare come tale.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla costituzione medesima;

b) Soci effettivi: sono i soci che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell’associazione e forniscono l’apporto essenziale per l’attività e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito il Consiglio Direttivo può nominare uno o più soci coordinatori, scelti fra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di adeguata esperienza professionale specifica e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi sociali.

La qualità di socio si perde per:

- non rinnovo della quota annuale;

- dimissioni volontarie;

- esclusione, determinata dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 6);

- decesso.

La perdita delle qualità di socio comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche sociali coperte.

 

Art. 5) L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della associazione.

La divisione degli associati nelle categorie di cui all’art. 4) non implica alcuna differenza di trasttamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della asssociazione. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della associazione.

L’Associato si impegna ad agire nella vita sociale per la buona immagine dell’associazione.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attività promosse dalla associazione;

b) a eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti dagli stessi.

I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi sociali.

c) ad impegnarsi ad agire nella vita sociale per la buona immagine della Associazione;

d) in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi sociali o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 6) Il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti sisciplinari nei confronti del socio:

a) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione, oppure fementi dissidi e disgregazione tra i soci;

b) che tenga un comportamento e svolga attività che siano in contrasto con i principi o in concorrenza con le iniziative e finalità della associazione.

c) che non osservi le disposizioni dello statuto o degli eventuali regolamenti interni o comunque le deliberazioni degli organi sociali.;

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.

I provvedimenti disciplinari consistono: nel richiamo scritto o orale, nella sospensione e nell’esclusione dalla associazione.

Art. 7) L’Associazione "Italia-Russia" ha sede in Firenze, via S. Spirito 41 e può essere allargata a Sezioni e circoli territoriali che, tramite un loro coordinatore, faranno direttamente riferimento alla sede centrale.

Art. 8) Gli organi della associazione "Itali-Russia" sono:

a) l’assemblea dei soci;

b) la Presidenza onoraria;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente del Consiglio Direttivo;

e) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

L’elezione degli organi della associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le modalità delle elezioni verranno disciplinate dal Regolamento interno.

Art. 9) L’Assemblea rappresenta l’unicersalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione finanziaria e delle linee programmatiche della associazione.

Essa inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali della attività della associazione, delibera sulle modifiche del presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della associazione, delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno dieci associati.

La convocazione è fatta mediante lettera inviata senza raccomandazione da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. La convocazione sarà inoltre affissa presso la sede sociale nello stesso termine.

Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non ricopra la carica di consigliere.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’estensione al voto si computa come voto negativo. Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Art. 10) L’assemblea ha la facoltà di nominare una o più persone distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell’economia quali Presidente o membri della Presidenza onoraria.

Il Presidente o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto a partecipare alle assemblee della associazione con poteri consultivi ma senza diritto di voto.

Art: 11) Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri di cui tre quarti devono essere scelti fra i soci fondatori e dura in carica per un triennio.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dirige l’associazione, controlla l’osservanza dello Statuto, predispone entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominati di volta in volta tra i partecipanti.

I verbali possono essere visionati in sede dai membri del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12) Le risorse finanziarie della associazione sono rappresentate:

a) dalle quote associative annuali;

b) dai contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati;

c) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali, mentre il patrimonio è dato dal possesso dei beni strumentali ed eventualmente da beni immobili.

Alla associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della associazione stessa salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La quota associativa o i contributi versasti non sono trasmissibili nè rivalutabili.

Nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione nè in caso di morte, recesso o esclusione dell’associato può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione.

Art. 13) In caso di scioglimento, l’assemblea nomina il liquidatore che può essere anche un estraneo all’associazione.

Il residuo netto, dopo il pagamento delle eventuali passività, sarà devoluto ad associazioni od enti che perseguano finalità analoghe alla associazione indicati dall’assemblea.

F/to: Sassetti Marcello

Maria Mengacci Notaio

Registrato a Borgo S.Lorenzo il 17 Giugno 1998

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA DI FIRENZE

 

Presidenza onoraria:

Prof. Orazio Arena

Prof. Guido Clemente

Prof. Marcello De Angelis

Maestro Piero Farulli

Prof. Francesca Fici

Maestro G. Giglio

Prof. Umberto Gori

Ing. L. Lussu

Prof. Regina Makoveckaja

Prof. Diego Maltese

Dr. Angelo Passaleva

Dr. Simonetta Pecini

Prof. Anton Maria Raffo

Prof. Silvio Ramat

Maestro Mario Ruffini

Prof. Simonetta Signorini

Dr. Roberto Toni

Dr. Worontzow Anja

Adasinskij Anton

 

Consiglio Direttivo:

Presidente: dr. Valeria Salvini

Vicepresidente: dr. Gabriella Tozzetti

Consiglieri:

Vitalij Atabekov

dr. Sandra Chiarantini,

dr. Maria Chiara Barocchi

Marcello Sassetti